Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
Segreteria del Consiglio Nazionale della P.I.
Prot.
n. 11673
Roma, 15/07/2004
All’On.le
Ministro
S E D E
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Oggetto: |
Parere
su “Schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
c) della legge 28 marzo 2003, n.53”. |
Adunanza
del 15 Luglio 2004
IL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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Vista |
la
nota prot. n. 38/Segr. del 18.05.2004 (D.G. per gli Ordinamenti
Scolastici - Ufficio I ) con
la quale il Ministro della P.I. ha chiesto il parere del C.N.P.I. in
merito all’argomento in oggetto; |
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Visti |
gli
artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del
16.4.1994; |
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Vista
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la
relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l’esame
istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine
all’argomento in oggetto specificato; |
dopo ampio ed approfondito dibattito;
E
S P R I M E
il
proprio parere nei seguenti termini:
La legge 53/03 all’art. 2 comma 1 lettera c)
definisce il principio del diritto - dovere all’istruzione e alla formazione per
almeno 12 anni, o fino al conseguimento di una qualifica triennale, rinviando
ambiti e modalità di esercizio del diritto – dovere medesimo al decreto
legislativo in esame.
Prima
di analizzare e valutare analiticamente, con riferimento ai vari articoli, i
contenuti e gli effetti del decreto, il C.N.P.I. ritiene opportuno segnalare,
preliminarmente, alcune questioni generali che andrebbero tenute presenti nella
stesura del testo definitivo, al fine di evitare che la sua interpretazione sia
difforme sul territorio nazionale e di rendere effettivo l’obbligo di istruzione
sancito dall’articolo 34 della Costituzione.
L’esercizio del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione deve
essere inteso come impegno imprescindibile delle istituzioni al fine di
assicurare la piena realizzazione della persona nei termini e nei modi di cui
agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Pertanto, nella formulazione del testo, a
parere del C.N.P.I., dovranno essere chiaramente esplicitati i seguenti
principi:
·
garantire
l’unitarietà del sistema formativo, anche attraverso l’individuazione di
standard culturali e professionali da definirsi contestualmente con la
decretazione attuativa in raccordo con i livelli essenziali delle prestazioni di
cui all’art. 117 della Costituzione;
·
assicurare
pari opportunità ed esiti formativi a ciascuno ed a tutti su tutto il territorio
nazionale;
·
collegare
il principio del diritto – dovere al ruolo imprescindibile della scuola
dell’autonomia;
·
richiamare
nella stesura definitiva del testo il ruolo fondamentale e le competenze delle
istituzioni scolastiche autonome con particolare riferimento alla progettazione
delle attività e alla valutazione e conseguente riconoscimento dei crediti. Ad
esempio , non pare condivisibile negli articoli 1 – comma 2, e 4 non fare esplicito richiamo al DPR
275/99 e all’articolo 5 – comma 3 non prevedere in modo inequivocabile che la
valutazione dei crediti certificati è di competenza delle istituzioni
scolastiche o formative presso cui se ne chiede il riconoscimento;
·
garantire la generalizzazione della
scuola dell’infanzia che, a parere C.N.P.I., è da considerare presupposto e
integrazione del diritto-dovere. La mancata esplicita formulazione di detto
principio si potrebbe leggere come una marginalizzazione dal percorso scolastico
di questo segmento che, invece, ne fa parte a pieno titolo.
Il C.N.P.I. fa notare inoltre
che:
a)
la
mancata conoscenza del piano attuativo dell’impianto del secondo ciclo pone
serie difficoltà di valutazione dell’impatto del decreto in esame. Per di più,
le varie tematiche sono affrontate con una serie di provvedimenti non
contestuali e non sempre coerenti pienamente tra loro;
b)
il
testo proposto contraddice, a parere della Commissione, quanto previsto
all’articolo 2 - comma 1, lett. g della legge 53/2003 che recita. “.....il secondo ciclo è costituito dal sistema
dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza
scuola - lavoro o attraverso l’apprendistato; ......”, nella parte in cui
individua come “sistemi” l’alternanza scuola - lavoro e l’apprendistato; infatti
la legge delega individua questi percorsi come “modalità di conseguimento di
diplomi e qualifiche”. Pare, altresì, non coerente alla delega il riferimento
all’istruzione professionale regionale. Il testo, anche sul piano della stesura
formale, deve essere chiaro e esplicito per evitare che, consegnato senza
chiarezza alle varie Regioni, apra uno scenario preoccupante e non uniforme su
tutto il territorio;
c)
è necessario uniformare
e chiarire i riferimenti al secondo ciclo in relazione al quale il testo usa
terminologie non uniformi che potrebbero aprire la strada a molti equivoci. Si
potrebbe usare sistematicamente in tutti gli articoli il riferimento alle
terminologie della legge delega, e, quindi, a seconda dei vari casi, al “sistema
educativo di istruzione e formazione di cui alla legge 53/2003 - articolo 2” e/o
al “primo ciclo di istruzione di cui alla legge 53/2003 – articolo 2 - comma 1,
lettera f ” e/o “al secondo ciclo di cui alla legge 53/2003 – articolo 2 - comma
1, lettera g” eventualmente precisando, ove necessario,” costituito dal sistema
dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale”;
d)
la
previsione di far discendere la sanzionabilità del mancato assolvimento del
diritto
dovere
dall’art. 4 della Costituzione appare alla commissione difficilmente
sostenibile. Tale norma della Carta Costituzionale parla, infatti, di un dovere
civico e morale, quello di concorrere allo sviluppo della società, sulla cui
sanzionabilità si espresse in senso contrario proprio l’Assemblea Costituente.
In questa logica deve essere emendato il comma 3 dell’articolo 7;
e)
dal
momento che l’apprendistato è previsto come contratto triennale dalle norme
attuative della legge 30/2003 e non
può iniziare prima dei 15 anni di età, il C.N.P.I. ritiene indispensabile
prevedere forme istituzionali di frequenza all’interno del secondo ciclo per gli
allievi che terminano il primo ciclo di istruzione con età inferiore ai 15 anni.
Diversamente non si realizzerebbe il diritto-dovere all’istruzione e formazione
per 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica triennale;
f)
le modalità di
valutazione dei crediti, previste all’articolo 6 – comma 2, debbano essere
definite anche con il contributo ed il concorso di rappresentanti delle
istituzioni scolastiche autonome; una soluzione praticabile potrebbe essere
l’inserimento del parere del CNPI;
g)
deve
essere garantita la gratuità del percorso scolastico e formativo a tutti gli
allievi indipendentemente dai percorsi seguiti, con l’ovvia esclusione delle
scuole paritarie. Si propone di riformulare in tal senso l’articolo 1 – comma
4;
h)
la
fase transitoria prevista dall’articolato non è, a parere del C.N.P.I.,
compatibile con gli attuali percorsi scolastici e formativi; è necessario
modificare il comma 1 dell’articolo 8 prevedendo la garanzia di prosecuzione dei
percorsi già attivati ai sensi delle normative vigenti fino al completamento del
loro percorso e la non riattivazione di classi iniziali di tali percorsi dopo la
emanazione dei provvedimenti attuativi relativi ai percorsi del secondo ciclo
della legge 53/2003;
i)
le soluzioni
proposte paiono mancanti delle necessarie risorse economiche e quindi sono
minate a priori sul piano della fattibilità; l’affermazione trae origine da una
attenta lettura della relazione tecnica con particolare riferimento all’articolo
3 – comma 2, all’articolo 4 e all’articolo 6 – comma 1. In particolare, a parere
C.N.P.I., non pare proponibile né credibile parlare di “azioni per il successo
formativo e la prevenzione degli abbandoni” (art.4) o di “passaggi tra i
percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione” (art.6) senza
prevedere adeguati incrementi di risorse sia umane sia economiche. Si chiede,
conseguentemente, l’integrazione delle risorse economiche previste all’articolo
10.
Il C.N.P.I. auspica che le osservazioni e le conseguenti richieste di
modifica siano recepite in sede di emanazione dell’atto definitivo.
Il Segretario
Il Vice Presidente
M.R. Cocca
M. Guglietti