In data 29 agosto 2003 il Tar delle Marche con sentenza n. 981/03 ha accolto
il ricorso proposto da 63 docenti dell'Istituto Comprensivo
Chiaravalle-Camerata Picena, avverso, la delibera del Consiglio del predetto
istituto con la quale era stata approvata l'istituzione di una classe di
prima elementare ad indirizzo montessoriano per l'a.s. 2003/04.
I giudici amministrativi nella sentenza di accoglimento hanno affermato alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento;
a.. Al Collegio dei docenti competono le funzioni di amministrazione
attiva in materia di funzionamento didattico del circolo o
dell'istituto."Tanto si evince chiaramente dal combinato disposto
dell'art. 7 comma 2 lettera a) del D.lgs 297/94 (tuttora vigente,
non essendo stato
abrogato in maniera espressa od implicita per
incompatibilità dalle successive disposizioni in materia di autonomia
scolastica, a norma del
quale il suddetto collegio ha potere deliberante
(e non soltanto propositivo) in materia di funzionamento didattico del circolo o
dell'istituto; dell'art. 3 comma 3 del DPR n. 275/1999, a norma del
quale il piano dell'offerta formativa (cd. P.O.F.) è elaborato dal Collegio
dei
docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della
scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal
Consiglio di Circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri
formulati dagli organismi e dalla associazione anche di fatto dei genitori
e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti; infine, dalla "norma
di chiusura" contenuta nell'art. 16 comma 3, del DPR 275 del 1999, secondo
la quale, pur nel nuovo assetto ordinamentale e conseguente all'autonomia
delle istituzioni scolastiche, i docenti hanno il compito e la
responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di
insegnamento e di apprendimento. I giudici amministrativi affermano, quindi,
che alla luce delle disposizioni normative, compete al Collegio dei
Docenti e non al Consiglio d'istituto, la determinazione in merito alla
istituzione
di una nuova classe ad indirizzo didattico montessoriano.
b.. Gli stessi giudici affermano, inoltre, che la convenzione
stipulata tra MPI e l'Ente Morale "Opera Montessori", essendo norma pattizia,
non può
derogare il riparto delle competenze stabilito da disposizioni di
rango primario e che comunque nella stessa convenzione all'art. 1 comma 2 si
legge
che il "Dirigente Scolastico autorizza il funzionamento di sezioni
classi anche in presenza di una specifica richiesta da parte dell'utenza, sulla
base di un progetto educativo Montessori da inserire nel POF della scuola
elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Circolo",
ribadendo, quindi, come anche un'opzione didattica come quella Montessori
per essere legittimamente introdotta nel POF deve essere elaborata dal
Collegio dei docenti e non può esservi inserita in dissenso con quanto
deliberato da quest'ultimo organo.
c.. Infine, i giudici amministrativi, concludono affermando che
se una determinata opzione didattica potesse essere introdotta in una
scuola in
difetto della partecipazione consensuale dei docenti,
"risulterebbe vulnerata la libertà d'insegnamento, che è invece oggetto di
specifica
tutela anche di rango costituzionale (art. 33 Cost.) da parte
dell'ordinamento"