Statuto dell’Associazione
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE
Art. 1) L’Associazione è denominata: Unicorno – l’Altrascuola (Associazione Culturale e professionale del personale della scuola), più brevemente anche ” l’AltrascuolA”.
Scopo prioritario dell’associazione è la promozione di attività volte a riqualífícare il ruolo della scuola e i suoi operatori, attraverso iniziative di diversa natura di educazione permanente ricorrente anche degli adulti, di formazione professionale, per la valorizzazione delle differenze e delle diversità rivolte, oltre che ai propri soci, anche a tutte le altre componenti del mondo della scuola e, più in generale, a tutti gli altri settori (pubblici e privati) del mondo del lavoro. Inoltre l’Associazione ha lo scopo di promuovere la ricreazione degli associati e dei loro familiari, mediante attività ludiche, presportive, sportive e culturali. A tal fine I attività dell’Associazione sarà rivolta soprattutto e principalmente al personale docente ed A.T.A della scuola, attraverso esperienze di aggiornamento professionale, seminari di studio, convegni, gruppi di ricerca metodologico-didattica, stage e conferenze di ambito nazionale ed internazionale, stesura di progetti e produzione di materiali didattici, educativi, supporto e sostegno nella creazione di proposte innovative di sperimentazione in modo particolare sulle nuove tecnologie informatiche, telematiche e multimediali, ecc. L’Associazione si propone, quindi, di integrarsi come “agenzia formativa” per la programmazione scolastica e le iniziative promosse, lavorando in funzione dell’utilizzo ottimale delle strutture scolastiche (anche in orario extrascolastico) ed in funzione dell’ampliamento delle stesse. Compito dell’Associazione è, inoltre, il costante supporto alla qualificazione, al corretto aggiornamento professionale di tutti i suoi soci, di tutto il personale della scuola e del mondo del lavoro in generale, anche mediante l’istituzione di corsi di qualificazione e aggiornamento professionale ed eventuali partecipazioni a clinic o stage di aggiornamento presso le università, il Ministero della Pubblica Istruzione, il CONI, od altri enti per lo svolgimento di specifiche attività e per la partecipazione a iniziative locali, cittadine, provinciali, nazionali e internazionale. L’Associazione si propone altresì di promuovere manifestazioni culturali, multiculturali ed interetniche, musicali, teatrali e video-cinematografiche, concerti, feste da ballo, editare pubblicazioni e riviste, libri e di organizzare viaggi da diporto, turistici e per fini culturali degli associati e per il raggiungimento di tali iniziative potrà istituire riunioni, conferenze, seminari e laboratori.
La sede Nazionale dell’Associazione è in Roma, attualmente in via Conegliano 13, con facoltà di istituire altrove sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze, ove sia previsto anche il ristoro e la foresteria per i propri soci. L’Associazione non ha fini di lucro.
Art. 2) Fanno parte dell’Associazione:
- i soci fondatori,
- i soci ordinari,
- i soci onorari,
- i soci temporanei.
Art. 3) Sono soci fondatori coloro che hanno sopportato gli oneri finanziari relativi alla fondazione dell’Associazione e hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo.
Art. 4) Sono soci ordinari coloro che condividono le fínalità dell’Associazione intendono partecipare all’attività stessa. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 5) Sono soci onorari personalità benemerite del mondo dell’arte, della cultura e della formazione, individuate dal Consiglio Direttivo. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Art. 6) La qualifica di socio ordinario si perde:
- 1) per dimissioni da presentarsi per iscritto;
- 1) per morosità a causa di ritardo nei pagamenti;
- 1) per radiazione che viene pronunciata nei confronti del socio che si sia reso colpevole, entro e fuori della sede sociale, di azioni disonorevole, antidemocratica o che con la sua condotta costituisca ostacolo all’attività associativa. Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.
I soci fondatori perdono la Qualifica:
- 2) per dimissioni motivate, da comunicarsi per iscritto al Presidente dell’Associazione almeno tre mesi prima;
- 2) per radiazione da comunicarsi nei seguenti casi: 1- per essersi il socio reso colpevole di azione disonorevole, antidemocratica dentro e fuori della sede sociale; 2- per aver comunque svolto azione contraria alla fínalità dell’Associazione o pregiudizievole ai diritti e agli interessi della stessa.
La perdita della qualifica di socio fondatore viene deliberata dalla maggioranza di due terzi dei soci fondatori’. Con la perdita della qualifica il dimissionario o il radiato perde ogni e qualsiasi diritto sociale.
Art. 7) Sono soci temporanei coloro che, pur non essendo interessati ad una partecipazione organica e continuativa alla vita dell’Associazione, prendono parte a singole iniziative promosse dalla stessa; la qualifica di socio temporaneo si acquisisce attraverso il versamento della quota prevista dalla partecipazione alla singola iniziativa o per la fruizione del singolo servizio, non comporta particolari formalità e, visto il carattere esplicitamente limitato dell’adesione, non dà diritto a partecipare alle istanze decisionali dell’Associazione stessa.
TITOLO II
DEGLI ORGANI SOCIALI
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Scientifico e la sua segreteria di cui al Regolamento interno.
Art. 9) Dell’Assemblea fanno parte:
- i soci fondatori;i soci ordinari;i soci onorari.
- dalle quote sociali;da eventuali elargizioni di soci e terzi;da ogni altra entrata che concorre ad incrementare I’attivo sociale.