Chi siamo

Statuto dell’Associazione

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE

Art. 1) L’Associazione è denominata: Unicorno – l’Altrascuola (Associazione Culturale e professionale del personale della scuola), più brevemente anche ” l’AltrascuolA”.

Scopo prioritario dell’associazione è la promozione di attività volte a riqualífícare il ruolo della scuola e i suoi operatori, attraverso iniziative di diversa natura di educazione permanente ricorrente anche degli adulti, di formazione professionale, per la valorizzazione delle differenze e delle diversità rivolte, oltre che ai propri soci, anche a tutte le altre componenti del mondo della scuola e, più in generale, a tutti gli altri settori (pubblici e privati) del mondo del lavoro. Inoltre l’Associazione ha lo scopo di promuovere la ricreazione degli associati e dei loro familiari, mediante attività ludiche, presportive, sportive e culturali. A tal fine I attività dell’Associazione sarà rivolta soprattutto e principalmente al personale docente ed A.T.A della scuola, attraverso esperienze di aggiornamento professionale, seminari di studio, convegni, gruppi di ricerca metodologico-didattica, stage e conferenze di ambito nazionale ed internazionale, stesura di progetti e produzione di materiali didattici, educativi, supporto e sostegno nella creazione di proposte innovative di sperimentazione in modo particolare sulle nuove tecnologie informatiche, telematiche e multimediali, ecc. L’Associazione si propone, quindi, di integrarsi come “agenzia formativa” per la programmazione scolastica e le iniziative promosse, lavorando in funzione dell’utilizzo ottimale delle strutture scolastiche (anche in orario extrascolastico) ed in funzione dell’ampliamento delle stesse. Compito dell’Associazione è, inoltre, il costante supporto alla qualificazione, al corretto aggiornamento professionale di tutti i suoi soci, di tutto il personale della scuola e del mondo del lavoro in generale, anche mediante l’istituzione di corsi di qualificazione e aggiornamento professionale ed eventuali partecipazioni a clinic o stage di aggiornamento presso le università, il Ministero della Pubblica Istruzione, il CONI, od altri enti per lo svolgimento di specifiche attività e per la partecipazione a iniziative locali, cittadine, provinciali, nazionali e internazionale. L’Associazione si propone altresì di promuovere manifestazioni culturali, multiculturali ed interetniche, musicali, teatrali e video-cinematografiche, concerti, feste da ballo, editare pubblicazioni e riviste, libri e di organizzare viaggi da diporto, turistici e per fini culturali degli associati e per il raggiungimento di tali iniziative potrà istituire riunioni, conferenze, seminari e laboratori.

La sede Nazionale dell’Associazione è in Roma, attualmente in via Conegliano 13, con facoltà di istituire altrove sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze, ove sia previsto anche il ristoro e la foresteria per i propri soci. L’Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2) Fanno parte dell’Associazione:

  1. i soci fondatori,
  2. i soci ordinari,
  3. i soci onorari,
  4. i soci temporanei.

Art. 3) Sono soci fondatori coloro che hanno sopportato gli oneri finanziari relativi alla fondazione dell’Associazione e hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo.

Art. 4) Sono soci ordinari coloro che condividono le fínalità dell’Associazione intendono partecipare all’attività stessa. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5) Sono soci onorari personalità benemerite del mondo dell’arte, della cultura e della formazione, individuate dal Consiglio Direttivo. Essi sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 6) La qualifica di socio ordinario si perde:

  1. 1) per dimissioni da presentarsi per iscritto;
  2. 1) per morosità a causa di ritardo nei pagamenti;
  3. 1) per radiazione che viene pronunciata nei confronti del socio che si sia reso colpevole, entro e fuori della sede sociale, di azioni disonorevole, antidemocratica o che con la sua condotta costituisca ostacolo all’attività associativa. Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

I soci fondatori perdono la Qualifica:

  1. 2) per dimissioni motivate, da comunicarsi per iscritto al Presidente dell’Associazione almeno tre mesi prima;
  2. 2) per radiazione da comunicarsi nei seguenti casi: 1- per essersi il socio reso colpevole di azione disonorevole, antidemocratica dentro e fuori della sede sociale; 2- per aver comunque svolto azione contraria alla fínalità dell’Associazione o pregiudizievole ai diritti e agli interessi della stessa.

La perdita della qualifica di socio fondatore viene deliberata dalla maggioranza di due terzi dei soci fondatori’. Con la perdita della qualifica il dimissionario o il radiato perde ogni e qualsiasi diritto sociale.

Art. 7) Sono soci temporanei coloro che, pur non essendo interessati ad una partecipazione organica e continuativa alla vita dell’Associazione, prendono parte a singole iniziative promosse dalla stessa; la qualifica di socio temporaneo si acquisisce attraverso il versamento della quota prevista dalla partecipazione alla singola iniziativa o per la fruizione del singolo servizio, non comporta particolari formalità e, visto il carattere esplicitamente limitato dell’adesione, non dà diritto a partecipare alle istanze decisionali dell’Associazione stessa.

TITOLO II

DEGLI ORGANI SOCIALI

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori;
  • il Comitato Scientifico e la sua segreteria di cui al Regolamento interno.

Art. 9) Dell’Assemblea fanno parte:

  1. i soci fondatori;i soci ordinari;i soci onorari.
Per partecipare all’Assemblea i soci debbono essere in regola con il pagamento delle quote. L’Assemblea provvede di volta in volta a nominarsi un Presidente e un Segretario verbalizzante. I soci fondatoti, ordinari ed onorari hanno voto deliberativo. Ogni socio ha diritto ad un voto. Art. 10) L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o su richiesta di almeno tre soci fondatori. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, viene esposto all’albo dell’Associazione ed inviato per fax alle sedi secondarie, almeno dieci giorni prima della data fissata. Art. 12) L’Assemblea è validamente costituita con la presenza in prima convocazione della metà dei soci iscritti; in seconda convocazione, che potrà tenersi lo stesso giorno, ma almeno un’ora dopo la prima, con la maggioranza dei soci fondatori (la metà più uno). Le decisioni vengono prese per maggioranza semplice. Art. 13) In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata con fonogramma alla sede nazionale e a quelle secondarie. TITOLO III DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 14) Il Consiglio Direttivo è composto da almeno un terzo dei soci fondatori. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Segretario Economo, il proprio Presidente e divide gli altri compiti tra i rimanenti consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce. tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno tre volte l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art. 15) Il Consiglio Direttivo attua le direttive generali stabilite dall’Assemblea e prende quei provvedimenti utili e necessari al buon funzionamento dell’Associazione e compila il regolamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Ha mansioni amministrative, tecniche, organizzative e propagandistiche. il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e può essere totalmente o parzialmente rieletto. TITOLO IV DELLE MANSIONI DEL PRESIDENTE Art. 16) Il Presidente dei Consiglio Direttivo dirige per delega l’associazione, e ne è il legale rappresentante; è autorizzato ad esercitare i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione; pertanto potrà anche, fra l’altro, aprire conti correnti presso le banche, istituiti di credito e qualsiasi altro ente eserciti il credito e il finanziamento, emettere e riscuotere assegni. vaglia, mandati di pagamento o qualunque altro titolo di credito, nonché fare qualsiasi altra operazione finanziaria necessaria al conseguimento degli scopi dell’Associazione presso le Autorità Amministrative e Giurisdizionali di qualsiasi natura e grado, richiedere licenze di qualsiasi genere; in caso di impedimento o di assenza le sue saranno svolte dal vicepresidente. Art. 17) Il Presidente oltre a dare esecuzione alle deliberazìoni dell’Assemblea e dei Consiglio Direttivo, provvede al normale andamento dell’Associazione, dirige e controlla l’amministrazione sociale. Art. 18) Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. TITOLO V DEL COLLEGIO DEI REVISORI Art 19) La gestione dell’Associazione è periodicamente controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni due anni dall’Assemblea dei soci. Art. 20) Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. TITOLO VI Art 21) Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento dell’Associazione al quale concorrono comunque tutti i singoli soci indistintamente. Art 22) Il Consigliere con funzione di Segretario Economo si incarica delle entrate, della tenuta dei libri, provvede alla conservazione del patrimonio sociale ed alle spese da eseguirsi su mandato del Consiglio Direttivo. Art 23) Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
  1. dalle quote sociali;da eventuali elargizioni di soci e terzi;da ogni altra entrata che concorre ad incrementare I’attivo sociale.
Art 24) Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare all’Assemblea per la ratifica; l’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno ed entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo. Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre 1998.